l'art. 14 del D.L. n. 35 del 2005 (c.d. "decreto sulla competitività") prevede che le liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. n. 460 del 1997), siano deducibili dal reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore nel limite del 10 %, e comunque nella misura massima di 70.000 euro.